1. Per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva di cui all'articolo 2, gli istituti penitenziari utilizzano gli spazi disponibili attrezzandoli in modo adeguato, tenuto conto delle diverse esigenze e delle possibilità offerte dalle rispettive strutture, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
2. Entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,